La normativa italiana prevede incentivi fiscali per i soggetti IRES e IRPEF che effettuano investimenti nel capitale sociale di imprese iscritte come start-up o PMI Innovative.
Il riferimento normativo è contenuto all’articolo 29 del Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012 convertito con modifiche della Legge n. 221/2012 (il “Decreto Crescita”).
Tali misure sono valide solo per gli Investitori con Residenza fiscale italiana.
Elenco degli argomenti
Misura delle agevolazioni
L’agevolazione prevede il diritto a detrarre/dedurre un importo pari al 30% dell’investimento effettuato nel capitale sociale di una o più startup o PMI innovative. In particolare:
- le persone fisiche possono detrarre in dichiarazione dei redditi annuale il 30% dell’investimento effettuato entro un limite massimo di euro 1.000.000 annui;
- le società possono dedurre dal reddito imponibile complessivo il 30% dell’investimento effettuato con un massimo di euro 1.800.000 annui.
In entrambi i casi, vige l’obbligo di mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni.
L’ammontare dell’agevolazione non detraibile nel periodo d’imposta può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Cause di decadenza
Il diritto all’agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica una delle seguenti cause:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- il recesso o l’esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei requisiti previsti da parte della PMI innovativa,
Non costituiscono, invece, causa di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir.
Effetti della decadenza
La decadenza comporta l’obbligo di restituire il risparmio d’imposta complessivamente fruito per effetto della detrazione o della deduzione precedentemente operata (con gli interessi legali). Ciò anche in caso di cessione parziale dell’investimento prima che sia decorso il termine triennale di detenzione obbligatoria dell’investimento.
Data ufficiale dell'investimento
La data legalmente valida, e quindi quella dalla quale si deve avviare il processo di ottenimento della detrazione spettante, è la data deposito contenuta nella visura camerale della società oggetto dell’investimento stessa. È infatti questa la data in cui la Camera di Commercio di competenza ha depositato il nominativo (sia esso con investimento diretto o mediante regime alternativo) del socio nell’elenco dei soci della società.
La detrazione fiscale avviene in sede di presentazione delle imposte, ovvero l’anno successivo a quello nel quale è avvenuto l’investimento, con riferimento ai redditi prodotti nell’esercizio.
Modalità di ottenimento del beneficio fiscale
Una volta effettuato un investimento per cui è prevista la detrazione fiscale sul portale e concluso il processo di Validazione, l’investitore riceverà dal Titolare, per il tramite della piattaforma, la seguente documentazione:
- certificazione attestante il rispetto dei limiti massimi per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l’investimento
- piano di investimento della società, contenente le informazioni dettagliate sull’oggetto della propria attività, sui prodotti e sull’andamento (attuale o previsto) delle vendite e dei profitti.
Per fruire dell’agevolazione fiscale, non è possibile utilizzare il modello 730 ma occorre compilare:
- per le persone fisiche, il modello UNICO – Redditi Persone Fisiche: l’importo potrà essere riportato nel rigo RP80 del Modello Redditi PF per intero nell’anno di sostenimento oppure frazionato negli anni successivi, ma non oltre il terzo. L’importo indicato andrà poi riportato a detrazione del reddito totale del contribuente nel rigo RN21
- per le persone giuridiche, il modello Redditi SC: l’importo dell’investimento andrà indicato nei righi da RS160 a RS162.
Attenzione! Il portale non fornisce consulenza o assistenza fiscale agli investitori. Per l’ottenimento del beneficio fiscale, è pertanto consigliato rivolgersi al supporto di un commercialista, CAF o consulente di fiducia.