Negli ultimi anni, il crowdfunding immobiliare si è affermato come uno strumento sempre più popolare per investire in progetti real estate, grazie soprattutto alle due principali modalità disponibili sul mercato: equity crowdfunding e lending crowdfunding.
Ma se sei un investitore attento alle opportunità fiscali, c’è un dettaglio che potrebbe farti preferire l’equity: la gestione semplificata della tassazione tramite il sostituto d’imposta.
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Cosa cambia tra equity e lending dal punto di vista fiscale?
Nel lending crowdfunding, l’investitore presta denaro a un’impresa per finanziare un progetto immobiliare, ricevendo in cambio un interesse. Questi interessi sono trattati come redditi di capitale e, nella maggior parte delle piattaforme italiane, non è previsto il sostituto d’imposta.
Questo accade perché le piattaforme si appoggiano a istituti di pagamento esteri (come Lemonway o MangoPay) che non sono intermediari finanziari abilitati in Italia. Di conseguenza, l’investitore riceve l’interesse lordo e deve dichiarare autonomamente i proventi nella propria dichiarazione dei redditi e versare le imposte dovute (26% sui redditi da capitale), con tutti gli adempimenti e i rischi di errore che ne conseguono.
Al contrario, nell’equity crowdfunding si investe nel capitale sociale di una PMI o startup, diventandone soci a tutti gli effetti. In questo caso, se la società veicolo agisce come sostituto d’imposta, le plusvalenze eventualmente realizzate al momento della cessione delle quote possono essere tassate alla fonte, senza necessità di dichiarare l’operazione nel proprio modello fiscale.
UpsideTown richiede di agire da sostituto d’imposta nei confronti degli investitori (se persone fisiche) a tutte le società che si avvalgono della piattaforma per finanziare i propri progetti.
Il vantaggio del sostituto d’imposta nell’equity crowdfunding (solo per persone fisiche)
Uno dei principali vantaggi fiscali dell’equity crowdfunding rispetto alla maggior parte delle piattaforme lending è dunque la possibilità, per le persone fisiche residenti in Italia, di beneficiare del sostituto d’imposta. Al momento della restituzione delle somme, l’imposta sugli utili generati viene trattenuta alla fonte dal promotore del progetto (non dalla piattaforma), e l’investitore non ha alcun obbligo di dichiarazione.
È importante sottolineare che questo trattamento è riservato esclusivamente agli investitori privati: se si investe come impresa, società o libero professionista, la ritenuta non si applica a titolo d’imposta, e i redditi devono essere inseriti nella dichiarazione fiscale e tassati con le aliquote ordinarie IRPEF o IRES.
Questa semplificazione fiscale rende l’equity crowdfunding particolarmente interessante per chi investe somme contenute in ottica di diversificazione, senza voler affrontare la complessità degli adempimenti tributari previsti in altri strumenti finanziari.
Perchè è un vantaggio competitivo?
Il ricorso al sostituto d’imposta semplifica notevolmente la vita dell’investitore retail:
- Meno burocrazia: non serve compilare quadri specifici nel 730 o nel modello Redditi.
- Meno rischio di sanzioni: l’imposta viene trattenuta e versata direttamente dal sostituto, evitando errori formali o dimenticanze.
Conclusioni
Mentre il lending crowdfunding può sembrare più lineare a prima vista, l’equity crowdfunding offre un vantaggio spesso sottovalutato: la semplificazione fiscale. Per chi investe importi contenuti e desidera evitare la complessità della dichiarazione dei redditi, avere un sostituto d’imposta può fare la differenza tra un investimento semplice e uno che richiede assistenza fiscale.
E in un mercato dove ogni dettaglio conta, anche la fiscalità può diventare un vero vantaggio competitivo.
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Come ogni investimento, anche il crowdfunding comporta specifici rischi. Prima dell’adesione a ogni offerta è fondamentale investire il tempo necessario per esaminare attentamente ogni aspetto e prendere decisioni informate, avendo sempre a mente che gli investimenti tramite portali sono caratterizzati dal più alto grado di rischio e che non vi è garanzia di restituzione del capitale investito.