Tassazione investimenti

 

Tassazione capital gain

 

I guadagni ottenuti dalle attività di equity crowdfunding sono tassati al 26% per le persone fisiche, come nel caso dei prodotti finanziari, salvo in presenza di sgravi fiscali (es. PIR alternative, dettagliati al paragrafo successivo).

Investendo in un progetto di equity crowdfunding, l'investitore acquisisce quote di una Srl di scopo, ovvero di una società creata appositamente per la campagna di crowdfunding: operazione che non prevede l’applicazione dell’IVA, dato che non sono previste cessioni di beni.

A livello fiscale, la società nella quale è stato investito il capitale agisce da sostituto d’imposta tassando il 26% dell'eventuale capital gain per le persone fisiche, che non dovranno dichiarare nulla in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Modello ISEE

 

Quando l’investitore partecipa ad uno dei progetti di equity crowdfunding, investe nel capitale sociale della Società Proponente, divenendone a tutti gli effetti socio. In caso di presentazione del modello ISEE, quindi, è necessario indicare la partecipazione acquisita.

 

Inserimento dell'investimento in un PIR alternativo

 

Gli investimenti in quote di Srl offerte al pubblico tramite piattaforme di equity crowdfunding legittimamente operanti possono essere inserite tra gli investimenti qualificati di un PIR - Piano Individuale di Risparmio alternativo (Circolare Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2021, n. 19/E)

A livello fiscale, i PIR alternativi sono esenti da imposte di successione, non prevedono la tassazione al 26% sulle plusvalenze e possono essere cumulati con la detrazione (30% o 50%) per investimenti in start-up e PMI innovative.

Possono essere istituiti da persone fisiche residenti in Italia nel rispetto delle seguenti previsioni normative:

  • Massimali: fino a 300 mila euro l’anno per un massimo di 1,5 milioni di euro complessivi
  • Holding period: minimo 5 anni
  • Requisiti di composizione: almeno il 70% del portafoglio deve essere investito, per più di 2/3 dell’anno solare, in asset qualificati quali azioni o quote emessi da imprese residenti in Italia, stati Ue o See purché con stabile organizzazione in Italia Non possono essere inseriti strumenti i cui proventi non siano tassati a titolo definitivo.
  • Limiti di concentrazione: non è possibile investire sullo stesso strumento più del 20% del portafoglio. Non possono essere inserite partecipazioni qualificate (>20%) considerando anche i voti spettanti ai familiari.