Investendo in un progetto di equity crowdfunding, l'investitore acquisisce quote di una Srl di scopo, ovvero di una società creata appositamente per la campagna di crowdfunding: operazione che non prevede l’applicazione dell’IVA, dato che non sono previste cessioni di beni.
A livello fiscale, la società nella quale è stato investito il capitale agisce da sostituto d’imposta tassando il 26% dell'eventuale capital gain per le persone fisiche, che non dovranno dichiarare nulla in sede di dichiarazione dei redditi.
A livello fiscale, i PIR alternativi sono esenti da imposte di successione, non prevedono la tassazione al 26% sulle plusvalenze e possono essere cumulati con la detrazione (30% o 50%) per investimenti in start-up e PMI innovative.
Possono essere istituiti da persone fisiche residenti in Italia nel rispetto delle seguenti previsioni normative: